Art. 30.
 
   1. L'art. 63 della legge regionale n. 7 del 1979 e' sostituito dal
seguente:
 
                              "Art. 63.
 
   1. Alle ore 7 del giorno successivo, il  Presidente,  ricostituito
l'ufficio  e  constatata l'integrita' dei mezzi precauzionali apposti
agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei  plichi,  pro-
cede per la circoscrizione elettorale regionale e successivamente per
quella  provinciale  alle  operazioni  elencate  in  questo  e  negli
articoli seguenti:
    1)   accerta   il  numero  dei  votanti  risultanti  dalla  lista
elettorale autenticata  dalla  Commissione  elettorale  mandamentale,
dalle  liste di cui agli articoli 43, 44, 48 e 49, dalla lista di cui
all'art. 47 e dai tagliandi  dei  certificati  elettorali.  Le  liste
devono  essere  firmate  in ciascun foglio da due scrutatori, nonche'
dal Presidente, e devono essere chiuse in un plico sigillato  con  lo
stesso bollo dell'ufficio. Sul plico appongono la firma il Presidente
ed  almeno  due  scrutatori, nonche' i rappresentanti delle liste dei
candidati che lo vogliano,  ed  il  plico  stesso  e'  immediatamente
rimesso  al  Pretore  del  mandamento,  per il tramite del Comune, il
quale ne rilascia la ricevuta;
    2) estrae e conta le schede rimaste nella  cassetta  e  riscontra
se,  calcolati  come  votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto la
scheda, non l'abbiano restituita o ne abbiano consegnato una senza il
bollo o la firma dello  scrutatore,  corrispondano  al  numero  degli
elettori  iscritti  che non hanno votato. Tali schede, nonche' quelle
rimaste  nel  pacco  consegnato  al  Presidente  dal  Sindaco,  ed  i
tagliandi dei certificati elettorali vengono, con le stesse norme in-
dicate al numero 1), rimessi al Pretore del mandamento.
   2.  Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato.
Di esse e del loro risultato si fa menzione nel processo  verbale.  I
plichi  di  cui  al comma precedente devono essere rimessi al Pretore
del mandamento contemporaneamente".