Art. 30. 1. L'art. 63 della legge regionale n. 7 del 1979 e' sostituito dal seguente: "Art. 63. 1. Alle ore 7 del giorno successivo, il Presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrita' dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, pro- cede per la circoscrizione elettorale regionale e successivamente per quella provinciale alle operazioni elencate in questo e negli articoli seguenti: 1) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, dalle liste di cui agli articoli 43, 44, 48 e 49, dalla lista di cui all'art. 47 e dai tagliandi dei certificati elettorali. Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonche' dal Presidente, e devono essere chiuse in un plico sigillato con lo stesso bollo dell'ufficio. Sul plico appongono la firma il Presidente ed almeno due scrutatori, nonche' i rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliano, ed il plico stesso e' immediatamente rimesso al Pretore del mandamento, per il tramite del Comune, il quale ne rilascia la ricevuta; 2) estrae e conta le schede rimaste nella cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'abbiano restituita o ne abbiano consegnato una senza il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonche' quelle rimaste nel pacco consegnato al Presidente dal Sindaco, ed i tagliandi dei certificati elettorali vengono, con le stesse norme in- dicate al numero 1), rimessi al Pretore del mandamento. 2. Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato. Di esse e del loro risultato si fa menzione nel processo verbale. I plichi di cui al comma precedente devono essere rimessi al Pretore del mandamento contemporaneamente".