Art. 36.
 
   1. Il periodo iniziale del primo comma dell'art.  72  della  legge
regionale n. 7 del 1979 e' sostituito dal seguente:
   "Successivamente  l'ufficio centrale circoscrizionale procede, con
l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti per le  schede
concernenti per la circoscrizione elettorale provinciale:".