Art. 40.
 
   1. Dopo l'art. 79- bis della legge regionale  n.  7  del  1979  e'
inserito il seguente:
 
                           "Art. 79- ter.
 
  1. L'ufficio centrale regionale, costituito ai termini dell'art. 7,
ricevuti  da  tutti gli uffici centrali circoscrizionali gli estratti
dei verbali concernenti il secondo turno elettorale, con l'assistenza
del cancelliere e degli esperti:
     a) determina la cifra elettorale di ciascuna  delle  tre  liste,
che  e' data dalla somma dei voti di lista validi ottenuti da ciscuna
lista  nelle  singole   sezioni   della   circoscrizione   elettorale
regionale;
     b) divide ciascuna cifra elettorale di lista successivamente per
una  serie  di  numeri composta di tanti elementi quanti sono i seggi
assegnati alla circoscrizione elettorale  regionale,  ed  in  cui  il
primo  elemento  e'  uguale  ad uno ed i successivi sono pari ai loro
antecedenti aumentati di 0,25. Quindi sceglie, fra i quozienti  cosi'
ottenuti,  i piu' alti disponendoli in una graduatoria decrescente. I
seggi saranno assegnati alle liste  in  corrispondenza  ai  quozienti
compresi  in  questa  graduatoria. A parita' di quoziente il posto e'
attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale.
   2.  Indi  il  Presidente  dell'ufficio  centrale   regionale,   in
conformita'  dei  risultati  accertati  dall'ufficio stesso, proclama
eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo
la graduatoria determinata  dai  voti  di  preferenza  riportati  dai
candidati  nel primo turno elettorale, i candidati che hanno ottenuto
le cifre individuali piu' elevate.
   3. Di tutte le operazioni dell'ufficio  centrale  regionale  viene
redatto,  in  duplice  esemplare,  apposito  verbale; un esemplare e'
consegnato alla segreteria del Consiglio regionale, che  ne  rilascia
ricevuta;   l'altro  e'  depositato  nella  Cancelleria  della  Corte
d'Appello.
   4.  Il  Presidente  dell'ufficio  centrale  regionale  prevede   a
rimettere  subito  copia  integrale  del  verbale  di  cui sopra alla
Presidenza della giunta regionale ed alle prefetture".