Art. 40. 1. Dopo l'art. 79- bis della legge regionale n. 7 del 1979 e' inserito il seguente: "Art. 79- ter. 1. L'ufficio centrale regionale, costituito ai termini dell'art. 7, ricevuti da tutti gli uffici centrali circoscrizionali gli estratti dei verbali concernenti il secondo turno elettorale, con l'assistenza del cancelliere e degli esperti: a) determina la cifra elettorale di ciascuna delle tre liste, che e' data dalla somma dei voti di lista validi ottenuti da ciscuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione elettorale regionale; b) divide ciascuna cifra elettorale di lista successivamente per una serie di numeri composta di tanti elementi quanti sono i seggi assegnati alla circoscrizione elettorale regionale, ed in cui il primo elemento e' uguale ad uno ed i successivi sono pari ai loro antecedenti aumentati di 0,25. Quindi sceglie, fra i quozienti cosi' ottenuti, i piu' alti disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi saranno assegnati alle liste in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parita' di quoziente il posto e' attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale. 2. Indi il Presidente dell'ufficio centrale regionale, in conformita' dei risultati accertati dall'ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria determinata dai voti di preferenza riportati dai candidati nel primo turno elettorale, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali piu' elevate. 3. Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare e' consegnato alla segreteria del Consiglio regionale, che ne rilascia ricevuta; l'altro e' depositato nella Cancelleria della Corte d'Appello. 4. Il Presidente dell'ufficio centrale regionale prevede a rimettere subito copia integrale del verbale di cui sopra alla Presidenza della giunta regionale ed alle prefetture".