Art. 42. 1. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge il Presidente della giunta regionale provvede, ai soli fini conoscitivi, alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione di un testo aggiornato della legge regionale n. 7 del 1979 con le successive modifiche e integrazioni. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Cagliari, 27 agosto 1992 CABRAS