Art. 42.
 
   1.  Entro  60  giorni  dalla pubblicazione della presente legge il
Presidente della giunta regionale provvede, ai soli fini conoscitivi,
alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione di un testo
aggiornato della legge regionale n. 7  del  1979  con  le  successive
modifiche e integrazioni.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della Regione.
    Cagliari, 27 agosto 1992
 
                               CABRAS