Art. 5. 1. Il primo comma dell'art. 12 della legge regionale n. 7 del 1979 e' sostituito dal seguente: "Le liste dei candidati per ogni collegio provinciale devono essere sottoscritte: a) da non meno di 1.000 e non piu' di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni del collegio per i collegi fino a 500.000 abitanti; b) da non meno di 1.750 e non piu' di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni del collegio, per i collegi oltre i 500.000 abitanti". 2. Al termine del secondo comma del medesimo art. 12 e' aggiunta la seguente frase: "Nessuna sottoscrizione e' parimenti richiesta nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere". 3. Il quarto comma del medesimo art. 12 e' sostituito dal seguente: "La firma del sottoscrittore deve essere autenticata nelle forme previste dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53".