Art. 5.
 
   1. Il primo comma dell'art. 12 della legge regionale n. 7 del 1979
e' sostituito dal seguente:
   "Le  liste  dei  candidati  per  ogni  collegio provinciale devono
essere sottoscritte:
     a) da non meno di 1.000 e non piu' di  1.500  elettori  iscritti
nelle  liste  elettorali dei Comuni del collegio per i collegi fino a
500.000 abitanti;
     b) da non meno di 1.750 e non piu' di  2.500  elettori  iscritti
nelle liste elettorali dei Comuni del collegio, per i collegi oltre i
500.000 abitanti".
   2.  Al  termine del secondo comma del medesimo art. 12 e' aggiunta
la seguente frase:
   "Nessuna sottoscrizione e' parimenti richiesta nel caso in cui  la
lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia
contenuto  quello  di  un  partito  o  gruppo politico esente da tale
onere".
   3. Il  quarto  comma  del  medesimo  art.  12  e'  sostituito  dal
seguente:
   "La  firma  del sottoscrittore deve essere autenticata nelle forme
previste dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53".