Art. 8.
 
   1. Il primo comma dell'art. 15 della legge regionale n. 7 del 1979
e' sostituito dal seguente:
   "La  presentazione  delle  liste   si   effettua,   per   ciascuna
circoscrizione elettorale provinciale, alla cancelleria del Tribunale
presso  il  quale  e' costituito l'ufficio centrale circoscrizionale,
non prima delle ore 8 del  decimo  giorno  e  non  oltre  le  ore  20
dell'undicesimo   giorno   dalla   pubblicazione   del   decreto   di
convocazione dei comizi; a tale scopo, per il  periodo  suddetto,  la
cancelleria  del  Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i
giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20".
   2. Nel secondo comma del medesimo art. 15 sono soppresse le parole
"i certificati di nascita o documenti equipollenti,".
   3. Il  quarto  comma  del  medesimo  art.  15  e'  sostituito  dal
seguente:
   "La   firma  degli  elettori  deve  avvenire  su  appositi  moduli
riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, data  e  luogo
di  nascita  dei candidati, nonche' il nome, cognome, data e luogo di
nascita dei sottoscrittori e  deve  essere  autenticata  da  uno  dei
soggetti  di  cui  all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve
essere indicato il Comune nelle  cui  liste  l'elettore  dichiara  di
essere iscritto".