Art. 8. 1. Il primo comma dell'art. 15 della legge regionale n. 7 del 1979 e' sostituito dal seguente: "La presentazione delle liste si effettua, per ciascuna circoscrizione elettorale provinciale, alla cancelleria del Tribunale presso il quale e' costituito l'ufficio centrale circoscrizionale, non prima delle ore 8 del decimo giorno e non oltre le ore 20 dell'undicesimo giorno dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20". 2. Nel secondo comma del medesimo art. 15 sono soppresse le parole "i certificati di nascita o documenti equipollenti,". 3. Il quarto comma del medesimo art. 15 e' sostituito dal seguente: "La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonche' il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il Comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto".