Art. 2.
 
   La  presente  legge  e'  dichiarata  urgente ed entra in vigore il
giorno successivo a quello della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione. E' fatto  obbligo,  a  chiunque  spetti,  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.
    L'Aquila, 10 marzo 1992
 
                               SALINI