Art. 2.
1. L'articolo 2 della L.R. n. 26 del 1989 e' cosi' sostituito:
"Art. 2.
Soggetti e durata della sperimentazione
1. L'attuazione della sperimentazione di gestione per budget
presso le Unita' sanitarie locali e' subordinata:
a) alla individuazione delle stesse con delibera del Consiglio
regionale;
b) alla certificazione, con decreto dell'Assessore alla Sanita',
del sussistere delle condizioni idonee per il concreto esercizio
della gestione per budget, e in particolare:
1) della avvenuta attuazione della contabilita' per centri di
costi di cui all'art. 90 della L.R. 29 marzo 1980, n. 22 e successive
modifiche ed integrazioni;
2) della installazione di procedure informatiche di raccolta e
valutazione dei dati relativi alle prestazioni erogate;
3) della previsione dell'articolazione e del funzionamento dei
centri di budget all'interno dei Servizi delle Unita' sanitarie
locali, approvata dai competenti organi di gestione delle Unita'
sanitarie locali interessate.
2. Il sistema di gestione per budget potra' essere utilizzato fino
all'entrata in vigore delle disposizioni regionali adottate per
l'attuazione della riforma complessiva del Servizio sanitario
nazionale.".