Art. 5.
Entrata in vigore
1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti del comma 2 dell'articolo 127 della Costituzione e
dell'articolo 31 dello statuto ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiaile della
regione Emilia-Romagna.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.
Bologna, 21 dicembre 1992
BOSELLI