Art. 5.
                          Entrata in vigore
 
   1.  La  presente  legge  e'  dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti  del  comma  2  dell'articolo  127   della   Costituzione   e
dell'articolo   31  dello  statuto  ed  entra  in  vigore  il  giorno
successivo alla sua pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiaile  della
regione Emilia-Romagna.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.
    Bologna, 21 dicembre 1992
 
                               BOSELLI