Art. 3.
 
   1.  I  reinquadramenti disposti ai sensi della presente legge sono
effettuati  in  soprannumero   rispetto   alla   dotazione   organica
regionale.
   2.  I  posti in soprannumero cosi' costituiti sono automaticamente
soppressi al verificarsi della loro vacanza per qualsiasi motivo.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.
    Bologna, 28 dicembre 1992
 
                     Il vicepresidente: BERSANI