Art. 3.
1. I reinquadramenti disposti ai sensi della presente legge sono
effettuati in soprannumero rispetto alla dotazione organica
regionale.
2. I posti in soprannumero cosi' costituiti sono automaticamente
soppressi al verificarsi della loro vacanza per qualsiasi motivo.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.
Bologna, 28 dicembre 1992
Il vicepresidente: BERSANI