Art. 2.
                        Commissioni sanitarie
 
   1.  Nell'ambito  del  Servizio  di  Igiene pubblica di ogni Unita'
sanitaria locale operano:
     a) la Commissione per l'accertamento degli stati di  invalidita'
civile;
     b) la Commissione per l'accertamento delle condizioni visive;
     c) la Commissione per l'accertamento del sordomutismo.
   2. L'Unita' sanitaria locale istituisce per ogni ottocento domande
giacenti un'ulteriore Commissione sanitaria, revocandola quando venga
meno  la  necessita'  del  suo  funzionamento. Per la composizione si
applicano le disposizioni previste dall'art. 3.
   3. Su motivata richiesta rispettivamente delle  sezioni  regionali
dell'Unione italiana ciechi e dell'Ente nazionale sordomuti e, previa
autorizzazione  dell'Assessorato regionale competente per materia, le
Commissioni  per  l'accertamento  delle  condizioni  visive   e   del
sordomutismo operanti nelle Unita' sanitarie locali aventi sede nelle
citta'   capoluogo   di   provincia   esplicano  la  loro  competenza
sull'intero ambito provinciale.