Art. 2.
Commissioni sanitarie
1. Nell'ambito del Servizio di Igiene pubblica di ogni Unita'
sanitaria locale operano:
a) la Commissione per l'accertamento degli stati di invalidita'
civile;
b) la Commissione per l'accertamento delle condizioni visive;
c) la Commissione per l'accertamento del sordomutismo.
2. L'Unita' sanitaria locale istituisce per ogni ottocento domande
giacenti un'ulteriore Commissione sanitaria, revocandola quando venga
meno la necessita' del suo funzionamento. Per la composizione si
applicano le disposizioni previste dall'art. 3.
3. Su motivata richiesta rispettivamente delle sezioni regionali
dell'Unione italiana ciechi e dell'Ente nazionale sordomuti e, previa
autorizzazione dell'Assessorato regionale competente per materia, le
Commissioni per l'accertamento delle condizioni visive e del
sordomutismo operanti nelle Unita' sanitarie locali aventi sede nelle
citta' capoluogo di provincia esplicano la loro competenza
sull'intero ambito provinciale.