Art. 3.
Composizione delle Commissioni sanitarie
1. Ciascuna Commissione e' presieduta da un medico specialista in
medicina legale, scelto tra i medici dipendenti della Unita'
sanitaria locale o, in mancanza, tra i medici specialisti in medicina
legale, convenzionati.
2. Qualora non sia possibile pervenire alla nomina del presidente
secondo quanto previsto al comma 1, puo' essere nominato un medico di
ruolo che presti servizio nella Unita' sanitaria locale da
scegliersi, nell'ordine, tra i coadiutori sanitari in medicina legale
e delle assicurazioni sociali, o gli assistenti medici di medicina
legale e delle assicurazioni sociali con almeno cinque anni di
servizio nella disciplina o i medici assegnati ad attivita' di
medicina legale ricomprese nell'ambito del Servizio di igiene
pubblica; in quest'ultimo caso, per gli assistenti, e' necessaria
un'anzianita' di servizio di almeno cinque anni.
3. La Commissione per l'accertamento degli stati di invalidita'
civile e' composta, oltre che dal presidente, da:
a) due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli
specialisti in medicina del lavoro;
b) un medico specialista delle discipline neurologiche
psichiatriche o psicologiche nei casi in cui l'accertamento riguardi
le condizioni psichiche;
c) un operatore sociale ed un medico esperto nei casi da
esaminare e previsti dall'art. 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104,
designato di volta in volta dal presidente fra i medici indicati
dalla Unita' sanitaria locale.
4. La Commissione per l'accertamento delle condizioni visive e'
composta, oltre che dal presidente, da altri due medici di cui uno
scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro e
l'altro scelto tra gli specialisti in oculistica.
5. La Commissione per l'accertamento del sordomutismo e' composta,
oltre che dal presidente, da altri due medici di cui uno scelto
prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro e l'altro
scelto tra gli specialisti in otorinolaringoiatria.
6. I medici che compongono le Commissioni di cui ai commi 3, 4 e 5
sono scelti tra i medici dipendenti o, in mancanza, tra quelli
convenzionati.
7. Le Commissioni di cui ai commi 3, 4 e 5 sono integrate con un
sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell'Associazione
nazionale dei mutilati ed invalidi civili, dell'Unione italiana
ciechi, dell'Ente nazionale per la protezione ed assistenza sordomuti
e dell'Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti
subnormali, ogniqualvolta devono pronunziarsi su invalidi
appartenenti alle rispettive categorie.
8. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente
dell'Unita' sanitaria locale, la quale assicura altresi' il personale
necessario al funzionamento delle Commissioni.
9. Non possono essere nominati a far parte delle Commissioni quei
sanitari che siano gia' membri della Commissione medica periferica
per le pensioni di guerra e di invalidita' civile.