Art. 3.
              Composizione delle Commissioni sanitarie
 
   1. Ciascuna Commissione e' presieduta da un medico specialista  in
medicina   legale,  scelto  tra  i  medici  dipendenti  della  Unita'
sanitaria locale o, in mancanza, tra i medici specialisti in medicina
legale, convenzionati.
   2. Qualora non sia possibile pervenire alla nomina del  presidente
secondo quanto previsto al comma 1, puo' essere nominato un medico di
ruolo   che   presti   servizio  nella  Unita'  sanitaria  locale  da
scegliersi, nell'ordine, tra i coadiutori sanitari in medicina legale
e delle assicurazioni sociali, o gli assistenti  medici  di  medicina
legale  e  delle  assicurazioni  sociali  con  almeno  cinque anni di
servizio nella disciplina  o  i  medici  assegnati  ad  attivita'  di
medicina   legale  ricomprese  nell'ambito  del  Servizio  di  igiene
pubblica; in quest'ultimo caso, per  gli  assistenti,  e'  necessaria
un'anzianita' di servizio di almeno cinque anni.
   3.  La  Commissione  per l'accertamento degli stati di invalidita'
civile e' composta, oltre che dal presidente, da:
     a) due  medici  di  cui  uno  scelto  prioritariamente  tra  gli
specialisti in medicina del lavoro;
     b)   un   medico   specialista   delle  discipline  neurologiche
psichiatriche o psicologiche nei casi in cui l'accertamento  riguardi
le condizioni psichiche;
     c)  un  operatore  sociale  ed  un  medico  esperto  nei casi da
esaminare e previsti dall'art. 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104,
designato di volta in volta dal  presidente  fra  i  medici  indicati
dalla Unita' sanitaria locale.
   4.  La  Commissione  per l'accertamento delle condizioni visive e'
composta, oltre che dal presidente, da altri due medici  di  cui  uno
scelto  prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro e
l'altro scelto tra gli specialisti in oculistica.
   5. La Commissione per l'accertamento del sordomutismo e' composta,
oltre che dal presidente, da altri  due  medici  di  cui  uno  scelto
prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro e l'altro
scelto tra gli specialisti in otorinolaringoiatria.
   6. I medici che compongono le Commissioni di cui ai commi 3, 4 e 5
sono  scelti  tra  i  medici  dipendenti  o,  in mancanza, tra quelli
convenzionati.
   7. Le Commissioni di cui ai commi 3, 4 e 5 sono integrate  con  un
sanitario   in   rappresentanza,  rispettivamente,  dell'Associazione
nazionale dei  mutilati  ed  invalidi  civili,  dell'Unione  italiana
ciechi, dell'Ente nazionale per la protezione ed assistenza sordomuti
e  dell'Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti
subnormali,   ogniqualvolta   devono   pronunziarsi    su    invalidi
appartenenti alle rispettive categorie.
   8.  Le  funzioni  di  segretario  sono  svolte  da  un  dipendente
dell'Unita' sanitaria locale, la quale assicura altresi' il personale
necessario al funzionamento delle Commissioni.
   9. Non possono essere nominati a far parte delle Commissioni  quei
sanitari  che  siano  gia' membri della Commissione medica periferica
per le pensioni di guerra e di invalidita' civile.