Art. 4.
Collegi medici: composizione
1. Il Collegio medico previsto dall'art. 20 della Legge 2 aprile
1968, n. 482 opera nell'ambito del Servizio di igiene pubblica delle
Unita' sanitaria locali delle citta' capoluogo di provincia ed e'
presieduto da un medico specialista in medicina legale, scelto tra i
medici dipendenti dall'Unita' sanitaria locale o, in mancanza, tra i
medici convenzionati specialisti in medicina legale.
2. Il Collegio e' composto, oltre che dal presidente, da:
a) un medico specialista o esperto in medicina del lavoro o in
altra disciplina equipollente o affine, ovvero specialista o esperto
in medicina legale e delle assicurazioni sociali o altra disciplina
equipollente o affine, dipendente dall'Unita' sanitaria locale o in
mancanza convenzionato;
b) un medico scelto tra quelli designati dalle Associazioni dei
datori di lavoro;
c) il medico designato dalla Associazione maggiormente
rappresentativa della categoria di beneficiari del collocamento
obbligatorio cui appartiene l'invalido che deve essere assoggettato
ad accertamenti;
d) un ufficiale medico componente della Commissione medica
periferica per le pensioni di guerra e di invalidita' civile, o un
ufficiale medico componente della Commissione medica per le pensioni
ordinarie competente per territorio, ai sensi dell'art. 7 della Legge
9 novembre 1961, n. 1240 e della legge 23 aprile 1965, n. 488, quando
deve accertare lo stato di inabilita' per la concessione dell'assegno
di incollocabilita', rispettivamente, agli invalidi di guerra o per
servizio ordinario.
3. Il Collegio e' integrato da un medico specialista nelle disci-
pline neurologiche o psichiatriche dipendente dalla Unita' sanitaria
locale quando l'accertamento da compiere riguardi un invalido affetto
da minorazioni psichiche.
4. Qualora non sia possibile pervenire alla nomina del presidente
secondo quanto previsto al comma 1, puo' essere nominato un altro
sanitario. In tal caso si applica la disciplina prevista al comma 2
dell'articolo 3.
5. Il Collegio medico si pronuncia entro trenta giorni dalla data
in cui la richiesta e' pervenuta al Collegio stesso.
6. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente
dell'unita' sanitaria locale.
7. Il verbale della visita collegiale viene trasmesso entro trenta
giorni dalla visita medesima, a cura del segretario al richiedente,
ovvero alla associazione di categoria od al patronato presso cui esso
richiedente abbia eletto domicilio.