Art. 5.
Disciplina comune
1. Per ciascun membro effettivo e per il segretario delle
Commissioni sanitarie e dei Collegi medici viene nominato, con le
stesse modalita' previste per gli effettivi, un supplente che
partecipa alle sedute solo in caso di assenza o di impedimento del
rispettivo componente effettivo.
2. Le Commissioni sanitarie ed i Collegi medici assistiti dal
segretario decidono con la presenza di almeno tre componenti, uno dei
quali deve essere il presidente. A formare tale numero legale
concorre anche il sanitario rappresentante di categoria quando si
tratta di invalidi appartenenti alla medesima categoria. Quando il
Collegio deve accertare lo stato di inabilita' per la concessione
dell'assegno di incollocabilita' agli invalidi di guerra o per
servizio, deve essere sempre presente il sanitario previsto dalla
lettera d) del comma 2 dell'art. 4.
3. Le riunioni delle Commissioni e dei Collegi sono valide anche
senza la presenza del sanitario rappresentante di categoria qualora
questi, benche' invitato, non si presenti oppure non sia stato ancora
designato dalla competente associazione.
4. Le Commissioni, salvo quelle nominate ai sensi del comma 2
dell'art. 2, ed i Collegi medici, durano in carica cinque anni, ed i
loro membri possono essere riconfermati.
5. Il richiedente ha facolta' di farsi assistere da un medico di
fiducia sia dinanzi alle Commissioni sanitarie che dinanzi al
Collegio medico.
6. Le Commissioni ed i Collegi, solo in carenza di documentazione
atta a permettere una esatta valutazione della minorazione sottoposta
al loro giudizio, possono richiedere ulteriori accertamenti
psicodiagnostici. Agli oneri di tali prestazioni contribuisce il
cittadino richiedente entro i limiti del vigente regime di
partecipazione alla spesa sanitaria.
7. I verbali delle Commissioni mediche divenuti definitivi ai
sensi del comma 7 dell'art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295
possono anche essere ritirati direttamente dagli interessati o da
persona o organismo dagli stessi legati.
8. Le prestazioni rese dalle Commissioni sanitarie e dal Collegio
medico non rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 14 della
L.R. 4 maggio 1982, n. 19, recante norme per l'esercizio delle
funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica, veterinaria e
farmaceutica.