Art. 6.
C o m p e n s i
1. Ai componenti effettivi e supplenti delle Commissioni e dei
Collegi di cui ai precedenti articoli sono corrisposte L. 50.000 per
ogni giorno di seduta oltre un compenso aggiuntivo di L. 4.000 per
ogni visita eseguita nella seduta. Ai segretari delle Commissioni e
dei Collegi compete un gettore di presenza di L. 50.000.
2. Ai componenti e ai segretari delle Commissioni sanitarie e dei
Collegi medici non compete il compenso qualora il relativo incarico
sia svolto durante l'orario di lavoro.
3. I compensi per i medici di cui alle lettere b) e c) del comma 2,
dell'art. 4, designati dall'Associazione dei datori di lavoro e dalle
associazioni di categoria in seno al collegio medico, sono a carico,
rispettivamente, dell'Associazione dei datori di lavoro o
dell'associazione di categoria del richiedente la visita.
4. L'importo dei compensi previsti dal comma 1 e' aggiornato
annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati.