Art. 6.
                           C o m p e n s i
 
   1.  Ai  componenti  effettivi  e supplenti delle Commissioni e dei
Collegi di cui ai precedenti articoli sono corrisposte L. 50.000  per
ogni  giorno  di  seduta oltre un compenso aggiuntivo di L. 4.000 per
ogni visita eseguita nella seduta. Ai segretari delle  Commissioni  e
dei Collegi compete un gettore di presenza di L. 50.000.
   2.  Ai componenti e ai segretari delle Commissioni sanitarie e dei
Collegi medici non compete il compenso qualora il  relativo  incarico
sia svolto durante l'orario di lavoro.
  3. I compensi per i medici di cui alle lettere b) e c) del comma 2,
dell'art. 4, designati dall'Associazione dei datori di lavoro e dalle
associazioni  di categoria in seno al collegio medico, sono a carico,
rispettivamente,   dell'Associazione   dei   datori   di   lavoro   o
dell'associazione di categoria del richiedente la visita.
   4.  L'importo  dei  compensi  previsti  dal  comma 1 e' aggiornato
annualmente secondo l'indice ISTAT  dei  prezzi  al  consumo  per  le
famiglie di operai e impiegati.