Art. 9.
                            Norma finale
 
   1.  La  Giunta  regionale,  ai  sensi dell'art. 17, secondo comma,
della L.R. 3 gennaio 1980, n. 1, emana direttive per l'individuazione
delle procedure per l'accertamento degli stati di invalidita' civile,
delle condizioni visive e del  sordomutismo  e  delle  compatibilita'
dello   stato   psico-fisico  dell'invalido  rispetto  alle  mansioni
lavorative e degli adempimenti susseguenti, nonche' per  disciplinare
il coordinamento delle Commissioni sanitarie.