Art. 9.
Norma finale
1. La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 17, secondo comma,
della L.R. 3 gennaio 1980, n. 1, emana direttive per l'individuazione
delle procedure per l'accertamento degli stati di invalidita' civile,
delle condizioni visive e del sordomutismo e delle compatibilita'
dello stato psico-fisico dell'invalido rispetto alle mansioni
lavorative e degli adempimenti susseguenti, nonche' per disciplinare
il coordinamento delle Commissioni sanitarie.