Art. 3.
R i p a r t i z i o n e
1. Il fondo e' costituito dalle seguenti quote:
a) quota per la partecipazione alle spese sostenute dalle prov-
ince e dal circondario di Rimini;
b) quota per la partecipazione alle spese sostenute dagli altri
Enti locali.
2. La ripartizione del fondo e' effettuata dalla Giunta regionale
con le seguenti modalita':
a) i finanziamenti relativi alla quota di cui alla lettera a)
del comma 1 sono ripartiti fra gli enti indicati sulla base dei
seguenti parametri:
1) sessanta per cento in proporzione alla popolazione residente;
2) trenta per cento in proporzione alla superificie del
territorio;
3) dieci per cento in quota fissa uguale per tutti gli Enti;
b) i finanziamenti relativi alla quota di cui alla lettera b)
del comma 1 sono ripartiti fra gli enti ivi indicati sulla base delle
vigenti disposizioni di legge regionale.
Art. 3.
Spese per il personale
1. Le somme ripartite ai sensi dell'art. 2 sono decurtate del
quaranta per cento delle spese sostenute dalla Regione per il
personale regionale che essa abbia messo a disposizione degli Enti
locali per l'esercizio delle deleghe.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto dal primo
gennaio 1993.