Art. 4.
Disposizioni finanziarie
1. All'onere derivante dall'attuazione della presenta legge
ammontante a L. 3.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1992, la
regione Emilia-Romagna fa fronte con i fondi di cui al cap. 86400
"Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti
legislativi regionali in corso di approvazione. Spese correnti
normali" del progetto di legge di assestamento del bilancio regionale
per l'esercizio 1992, secondo l'esatta destinazione prevista dalla
voce n. 2 dell'elenco n. 3 allegato al progetto di legge stesso e con
l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio
che verra' dotato della necessaria disponibilita' in sede di
approvazione della legge di assestamento al bilancio 1992.
2. La Giunta regionale, ove necessario, e' autorizzata ad
apportare con proprio atto le conseguenti variazioni al bilancio di
competenza e di cassa per l'esercizio 1992, a norma di quanto
disposto dal comma 4 dell'art. 38, della legge regionale 6 luglio
1977, n. 31, dopo l'entrata in vigore della presente legge e della
legge di assestamento del bilancio.
3. Per gli esercizi successivi al 1992 sara' la legge annuale di
bilancio ad autorizzare gli oneri di cui alla presente legge, a norma
di quanto disposto dall'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977,
n. 31.