Art. 5.
                       Dichiarazione d'urgenza
 
   1. La presente legge e' dichiarata urgente  ai  sensi  e  per  gli
effetti  dell'art. 127, comma secondo, della Costituzione e dell'art.
31, comma 2, dello statuto regionale ed entra  in  vigore  il  giorno
successivo  alla  sua  pubblicazione  nel  Bollettino ufficiale della
regione Emilia-Romagna.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare  come  legge  della  regione  Emilia-
Romanga.
    Bologna, 28 dicembre 1992
 
                     Il vicepresidente: BERSANI