Art. 5.
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti dell'art. 127, comma secondo, della Costituzione e dell'art.
31, comma 2, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della
regione Emilia-Romagna.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-
Romanga.
Bologna, 28 dicembre 1992
Il vicepresidente: BERSANI