Art. 2.
                        Rinnovo degli organi
 
   1.  Gli  organi  amministrativi  scaduti  devono  essere rinnovati
obbligatoriamente entro il termine  di  quarantacinque  giorni  dalla
scadenza  del  termine  di durata per ciascuno di essi previsto dalla
legge.
   2. In tale periodo gli organi scaduti possono  adottare  solo  gli
atti urgenti e indifferibili, con indicazione specifica dei motivi di
urgenza e indifferibilita'.
   3.  Decorso  il  termine  di  cui  al primo comma senza che si sia
proceduto al rinnovo, gli organi amministrativi decadono.
   4. Nei casi in cui titolari della competenza al rinnovo  siano  il
consiglio  regionale  o  la  giunta  regionale e questi non procedano
almeno tre giorni prima  del  termine  di  cui  al  primo  comma,  la
relativa  competenza  e' trasferita rispettivamente al presidente del
consiglio regionale su parere dell'ufficio di presidenza se  espresso
ed  al  presidente  della  giunta, i quali devono comunque provvedere
entro tale termine.