Art. 2.
Rinnovo degli organi
1. Gli organi amministrativi scaduti devono essere rinnovati
obbligatoriamente entro il termine di quarantacinque giorni dalla
scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto dalla
legge.
2. In tale periodo gli organi scaduti possono adottare solo gli
atti urgenti e indifferibili, con indicazione specifica dei motivi di
urgenza e indifferibilita'.
3. Decorso il termine di cui al primo comma senza che si sia
proceduto al rinnovo, gli organi amministrativi decadono.
4. Nei casi in cui titolari della competenza al rinnovo siano il
consiglio regionale o la giunta regionale e questi non procedano
almeno tre giorni prima del termine di cui al primo comma, la
relativa competenza e' trasferita rispettivamente al presidente del
consiglio regionale su parere dell'ufficio di presidenza se espresso
ed al presidente della giunta, i quali devono comunque provvedere
entro tale termine.