Art. 3.
               Designazione da parte di soggetti terzi
 
   1. In assenza, o comunque di carenza, di designazioni da parte  di
soggetti  terzi  nei  casi  previsti  dalla  legge, il consiglio o la
giunta regionale, previa verifica  della  sussistenza  dei  requisiti
richiesti,  possono  eleggere  o  nominare  altre persone ai posti di
quelli per i quali non vi siano candidature sufficienti.