Art. 3.
Designazione da parte di soggetti terzi
1. In assenza, o comunque di carenza, di designazioni da parte di
soggetti terzi nei casi previsti dalla legge, il consiglio o la
giunta regionale, previa verifica della sussistenza dei requisiti
richiesti, possono eleggere o nominare altre persone ai posti di
quelli per i quali non vi siano candidature sufficienti.