Art. 4.
Norma transitoria
1. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data
della sua entrata in vigore a tutti gli organi amministrativi che,
alla stessa data, non siano ancora scaduti.
2. Salva l'applicazione del precedente art. 2, gli organi
amministrativi che, alla data di entrata in vigore della presente
legge siano gia' scaduti devono essere rinnovati entro quarantacinque
giorni dalla data medesima.