Art. 4.
                          Norma transitoria
 
   1. Le disposizioni della presente legge si  applicano  dalla  data
della  sua  entrata  in vigore a tutti gli organi amministrativi che,
alla stessa data, non siano ancora scaduti.
   2.  Salva  l'applicazione  del  precedente  art.  2,  gli   organi
amministrativi  che,  alla  data  di entrata in vigore della presente
legge siano gia' scaduti devono essere rinnovati entro quarantacinque
giorni dalla data medesima.