Art. 5.
                     Termini per la costituzione
                 del comitato regionale di controllo
 
   1. Ai fini della costituzione del comitato regionale di  controllo
di  cui  all'art.  54 della L.R. 7 luglio 1992 n. 31, le designazioni
dei soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), n. 1 e 2, lett. b)
e comma 2 della citata legge devono essere  effettuate  dagli  ordini
professionali   e  dall'autorita'  governativa  competenti  entro  il
termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
   2. Il Consiglio regionale provvede alla costituzione del  predetto
comitato  entro  trenta  giorni  dalla scadenza del termine di cui al
precedente comma.
   3. L'indicazione della terna degli avvocati e delle due terne  dei
dottori  commercialisti  e  dei  ragionieri  deve essere espressa dai
rispettivi ordini e collegi professionali competenti per territorio.
   Qualora  le terne non siano state presentate, in tutto o in parte,
entro il termine di cui al 1› comma, il Consiglio  regionale,  previa
verifica  dei  requisiti soggettivi richiesti, provvede alle relative
nomine, con facolta' di utilizzare le designazioni pervenute.
   La presente legge e' pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della regione Toscana.
   La presente Legge dichiarata urgente ai sensi dell'art.  28  dello
statuto  e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione.
    Firenze, 30 dicembre 1992
 
                                CHITI
 
  La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il  15
dicembre  1992  ed e' stata vistata dal commissario del Governo il 24
dicembre 1992.