Art. 5.
Termini per la costituzione
del comitato regionale di controllo
1. Ai fini della costituzione del comitato regionale di controllo
di cui all'art. 54 della L.R. 7 luglio 1992 n. 31, le designazioni
dei soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), n. 1 e 2, lett. b)
e comma 2 della citata legge devono essere effettuate dagli ordini
professionali e dall'autorita' governativa competenti entro il
termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Il Consiglio regionale provvede alla costituzione del predetto
comitato entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al
precedente comma.
3. L'indicazione della terna degli avvocati e delle due terne dei
dottori commercialisti e dei ragionieri deve essere espressa dai
rispettivi ordini e collegi professionali competenti per territorio.
Qualora le terne non siano state presentate, in tutto o in parte,
entro il termine di cui al 1 comma, il Consiglio regionale, previa
verifica dei requisiti soggettivi richiesti, provvede alle relative
nomine, con facolta' di utilizzare le designazioni pervenute.
La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della regione Toscana.
La presente Legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello
statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione.
Firenze, 30 dicembre 1992
CHITI
La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 15
dicembre 1992 ed e' stata vistata dal commissario del Governo il 24
dicembre 1992.