Art. 2.
Finalita' della legge
1. Il coordinamento degli orari e dei servizi di cui al precedente
articolo e' volto a perseguire:
a) il riconoscimento del diritto dei cittadini, uomini e donne,
all'autogoverno individuale del tempo nel quadro di una nuova
solidarieta' sociale;
b) il riconoscimento del diritto al tempo per l'esercizio del
diritto ai servizi, alle risorse necessarie per prestare cura e
ricevere cure da parte dei soggetti non autonomi;
c) il riconoscimento del diritto dei cittadini, uomini e donne,
alla espressione della complessita' delle diverse dimensioni di
lavoro, di cura, di formazione, di tempo libero.