Art. 2.
                        Finalita' della legge
 
   1. Il coordinamento degli orari e dei servizi di cui al precedente
articolo e' volto a perseguire:
     a)  il riconoscimento del diritto dei cittadini, uomini e donne,
all'autogoverno  individuale  del  tempo  nel  quadro  di  una  nuova
solidarieta' sociale;
     b)  il  riconoscimento  del diritto al tempo per l'esercizio del
diritto ai servizi, alle  risorse  necessarie  per  prestare  cura  e
ricevere cure da parte dei soggetti non autonomi;
     c)  il riconoscimento del diritto dei cittadini, uomini e donne,
alla espressione  della  complessita'  delle  diverse  dimensioni  di
lavoro, di cura, di formazione, di tempo libero.