Art. 3.
                        Compiti della Regione
 
   1.  Nel  quadro  delle  finalita'  di  cui  alla presente legge la
regione promuove:
     a) iniziative volte  all'informazione  ed  alla  diffusione  dei
diritti   dei   cittadini  per  migliorare  la  qualita'  della  vita
individuale e collettiva attraverso un razionale governo del tempo;
     b) attivita' di ricerca sul governo  dei  tempi  nel  territorio
regionale,  sperimentazioni  di  ristrutturazioni  dei  tempi e degli
orari  di   lavoro,   delle   scuole   e   dei   trasporti,   nonche'
razionalizzazione  dei  tempi  della  vita  di relazione, di crescita
culturale e di svago;
     c) la costituzione di un osservatorio permanente, sotto forma di
banca dati entro un sistema di monitoraggio computerizzato a servizio
degli enti ed  organismi  pubblici  e  privati,  con  il  compito  di
analizzare,  progettare  e  verificare  l'efficacia  degli interventi
realizzati in base alla presente legge;
     d) corsi di formazione professionale nell'ambito  del  programma
di  cui  alla  legge  regionale  21  febbraio  1985  n.  16, volti al
superamento della segregazione professionale;
     e) corsi di formazione professionale per mansioni  e  qualifiche
destinate a servizi alle persone.