Art. 3.
Compiti della Regione
1. Nel quadro delle finalita' di cui alla presente legge la
regione promuove:
a) iniziative volte all'informazione ed alla diffusione dei
diritti dei cittadini per migliorare la qualita' della vita
individuale e collettiva attraverso un razionale governo del tempo;
b) attivita' di ricerca sul governo dei tempi nel territorio
regionale, sperimentazioni di ristrutturazioni dei tempi e degli
orari di lavoro, delle scuole e dei trasporti, nonche'
razionalizzazione dei tempi della vita di relazione, di crescita
culturale e di svago;
c) la costituzione di un osservatorio permanente, sotto forma di
banca dati entro un sistema di monitoraggio computerizzato a servizio
degli enti ed organismi pubblici e privati, con il compito di
analizzare, progettare e verificare l'efficacia degli interventi
realizzati in base alla presente legge;
d) corsi di formazione professionale nell'ambito del programma
di cui alla legge regionale 21 febbraio 1985 n. 16, volti al
superamento della segregazione professionale;
e) corsi di formazione professionale per mansioni e qualifiche
destinate a servizi alle persone.