Art. 4.
        Individuazione della struttura orgnizzativa regionale
 
   1.  Entro tre mesi dalla costituzione dell'osservatorio permanente
di cui all'articolo precedente,  la  giunta  regionale  individuera',
all'interno  dei  propri  uffici,  la  struttura organizzativa a cio'
preposta. Tale struttura sara' competente in ordine a tutti i compiti
della regione ai sensi dell'articolo precedente.
   2. Presso tale struttura puo' essere istituito,  anche  attraverso
apposite  convenzioni  con  le  universita'  toscane,  un  centro  di
consulenza a favore dei comuni per le  attivita'  di  indagine  e  di
ricerca  di cui al successivo art. 6, con soggetti pubblici e privati
e comprovata professionalita' ed esperienza nel settore.