Art. 4.
Individuazione della struttura orgnizzativa regionale
1. Entro tre mesi dalla costituzione dell'osservatorio permanente
di cui all'articolo precedente, la giunta regionale individuera',
all'interno dei propri uffici, la struttura organizzativa a cio'
preposta. Tale struttura sara' competente in ordine a tutti i compiti
della regione ai sensi dell'articolo precedente.
2. Presso tale struttura puo' essere istituito, anche attraverso
apposite convenzioni con le universita' toscane, un centro di
consulenza a favore dei comuni per le attivita' di indagine e di
ricerca di cui al successivo art. 6, con soggetti pubblici e privati
e comprovata professionalita' ed esperienza nel settore.