Art. 5.
Procedimento
1. La giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta
al consiglio regionale le proposte relative ai compiti di cui
all'art. 3 ed una relazione sull'attivita' svolta.
2. Entro lo stesso termine, la giunta presenta al consiglio una
relazione sulla attivita' di ricerca e documentazione svolta dai
comuni ai sensi del successivo art. 7.
3. Il consiglio regionale, entro i tre mesi successivi sulla base
delle proposte di cui al 1 comma e delle relazioni della giunta
regionale, approva gli indirizzi per l'attivita' dei sindaci di cui
all'art. 6 e adotta tutti i provvedimenti conseguenti.