Art. 5.
                            Procedimento
 
   1. La giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno,  presenta
al  consiglio  regionale  le  proposte  relative  ai  compiti  di cui
all'art. 3 ed una relazione sull'attivita' svolta.
   2.  Entro  lo  stesso termine, la giunta presenta al consiglio una
relazione sulla attivita' di  ricerca  e  documentazione  svolta  dai
comuni ai sensi del successivo art. 7.
   3.  Il consiglio regionale, entro i tre mesi successivi sulla base
delle proposte di cui al 1› comma  e  delle  relazioni  della  giunta
regionale,  approva  gli indirizzi per l'attivita' dei sindaci di cui
all'art. 6 e adotta tutti i provvedimenti conseguenti.