Art. 6.
Principi e finalita' generali
1. I sindaci sulla base degli indirizzi di cui all'art. 5, 3
comma esercitano i compiti ad essi attribuiti ai sensi dell'art. 36,
terzo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142 in conformita' ai
seguenti principi e finalita' generali:
a) gli orari degli uffici, dei servizi e delle attivita' che
svolgono servizio di sportello al pubblico devono essere organizzati
al fine di non coincidere per almeno due giorni alla settimana con
gli orari della maggioranza delle altre attivita' lavorative;
b) gli orari dei servizi alla persona debbono tener conto degli
orari della maggioranza delle altre attivita' lavorative al fine di
essere usufruibili sia dai lavoratori che dalle lavoratrici;
c) gli orari delle attivita' commerciali devono essere
organizzati in modo tale da non far coincidere, per tutti gli
esercizi relativi ad un singolo ramo di attivita', gli orari di
chiusura, di apertura e i turni di riposo.
2. Sulla attivita' di cui al comma precedente, sono sentite, le
associazioni femminili, quindi le categorie economiche interessate,
le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori, le associazioni
costituite a difesa dei consumatori e degli utenti.
3. Il comune promuove, inoltre, le opportune consultazioni della
popolazione ai sensi del capo III della legge 8 giugno 1990, n. 142.