Art. 7.
C o n t r i b u t i
1. La regione concede ai comuni con oltre 10 mila abitanti che
svolgono attivita' di ricerca e documentazione finalizzata
all'esercizio delle funzioni di cui al precedente art. 3, lett. a) e
b), contributi fino al 60% delle spese ritenute ammissibili.
2. I contributi di cui al comma precedente riguardano attivita'
dei comuni, e provvedimenti conseguenti per ricerche o indagini
statistiche in materia di urbanistica, circolazione e traffico,
organizzazione degli orari e dei servizi, ivi compresi eventuali
incarichi professionali commissionati.
3. I comuni di cui al primo comma presentano, entro il 31 marzo di
ogni anno, domanda alla giunta regionale per ottenere i contributi;
la giunta regionale predispone entro i tre mesi successivi un piano
per l'erogazione dei medesimi ed una relazione sull'attivita' svolta
dai comuni. Il consiglio regionale, entro il 30 settembre di ogni
anno, approva il piano presentato dalla giunta.
4. Dopo l'accoglimento delle domande alla liquidazione dei
contributi provvede la giunta regionale secondo le seguenti
modalita':
a) 30% del contributo regionale previa deliberazione comunale di
affidamento della ricerca;
b) 30% all'atto del provvedimento di accettazione dei risultati
della ricerca da parte del comune;
c) 40% all'atto dell'adozione dei provvedimenti conseguenti a
norma dell'art. 36, comma 3, della legge n. 142/1990.
5. Le ricerche finanziate dalla regione ai sensi del presente
articolo confluiscono nella banca dati di cui al precedente art. 3.
6. I contributi sono concessi anche ai comuni con meno di 10 mila
abitanti quando, ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui al
presente articolo, si associano nelle forme previste dalla legge 8
giugno 1990, n. 142 fino a raggiungere almeno il numero di abitanti
suddetto.