Art. 2.
Integrazioni e modifiche alla legge
provinciale 30 aprile 1991, n. 13
1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale
30 aprile 1991, n. 13, sono aggiunti i seguenti periodi: "e le
comunita' comprensoriali. Sono denominati enti gestori dei servizi
sociali i comuni, i consorzi tra comuni e le comunita'
comprensoriali, che gestiscono servizi sociali ai sensi della
presente legge".
2. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge provinciale n. 13/1991,
e' cosi' sostituito:
"1. I comuni esercitano le funzioni proprie o delegate in forma
singola, consorziata o mediante delega o subdelega alle comunita'
comprensoriali istituite ai sensi della legge provinciale 20 marzo
1991, n. 7".
3. Negli articoli 5, comma 4, e 18, comma 2 della legge
provinciale n. 13/1991, le parole "comune o consorzio tra comuni"
sono sostituite dalle parole "ente gestore".
4. Nella lettera h) del comma 1 dell'articolo 11 della legge
provinciale n. 13/1991 le parole "in caso di delega" sono soppresse.
5. Nel comma 2 dell'articolo 20 della legge provinciale n. 13/1991
le parole "i comuni singoli o consorziati" sono sostituite dalle
parole "gli enti gestori dei servizi sociali".
6. Nel comma 1 dell'articolo 23 della legge provinciale n. 13/1991
le parole "i comuni e loro consorzi" sono sostituite dalle parole
"gli enti gestori dei servizi sociali"; nei commi 2, 3 e 5 le parole
"comuni o loro consorzi" sono sotituite dalle parole "enti gestori
dei servizi sociali".
7. Nel comma 3 dell'articolo 24 della legge provinciale n. 13/1991
le parole "consorzi tra comuni" sono sostituite dalle parole "enti
gestori dei servizi sociali".
8. Il comma 4 dell'articolo 24 della legge provinciale n. 13/1991
e' cosi' sostituito:
"4. I beni immobili di proprieta' della Provincia destinati ai
servizi, la cui gestione viene delegata ai comuni, sono messi a
disposizioni degli enti gestori dei servizi delegati."
9. Nel comma 1 dell'articolo 33 della legge provinciale n. 13/1991
le parole "i comuni o consorzi tra comuni" sono sostituite dalle
parole "gli enti gestori dei servizi sociali".
10. Alla fine del comma 1 dell'articolo 33 della legge provinciale
n. 13/1991 e' aggiunto il seguente periodo: "Con effetto dalla stessa
data gli enti delegati alla gestione dei servizi sociali subentrano
nei rapporti attivi e passivi in essere con la Provincia e che siano
comunque attinenti ai servizi delegati".
11. Alla fine del comma 4 dell'articolo 33 della legge provinciale
n. 13/1991 e' aggiunto il seguente periodo: "e dei consorzi comunali
gia' gestori dei servizi di aiuto domiciliare".