Art. 10.
Esperti nel settore industriale
1. Nell'ambito dell'azione di sviluppo e di promozione
dell'innovazione tecnologica e della ricerca in favore delle
strutture industriali della provincia, su proposta dell'assessore
provinciale competente in materia la Giunta puo' avvalersi della
consulenza di esperti, sia interni che esterni all'amministrazione, a
seconda delle diverse discipline, con il compito di:
a) formulare pareri sui progetti di ricerca, di sviluppo e sulle
altre iniziative previste dalla presente legge;
b) aggiornare le conoscenze tecnologiche locali nei diversi
comparti di specializzazione;
c) agire da formatori nelle iniziative promosse dalla Provincia,
ai sensi dell'articolo 8;
d) collaborare nel coordinamento e nello sviluppo dei progetti e
delle ricerche riguardanti il settore industriale, finanziati ai
sensi della presente legge.
2. Gli esperti sono scelti, salvo casi eccezionali, nelle seguenti
discipline:
a) meccanica, oleodinamica, fisica, chimica, biologia;
b) informatica, robotica;
c) design industriale, promozione e pubblicita';
d) marketing, finanza, gestione e organizzazione delle imprese;
e) qualita' aziendale.
3. Per gli interventi ai sensi della lettera e) dell'articolo 2
dovra' essere chiesto un parere tecnico rispettivamente alle
ripatizioni competenti per l'energia e per la tutela dell'ambiente.