Art. 13.
Disposizioni in materia di sviluppo dei supporti infrastrutturali
1. Al fine di usufruire di supporti strutturali tecnologicamente
avanzati per l'attuazione di interventi in campo sociale, economico,
culturale e scientifico da parte della pubblica amministrazione e
degli operatori economici e sociali operanti nel territorio
provinciale e nell'ottica della migliore integrazione futura nel
mercato unico europeo, la Giunta provinciale di Bolzano e'
autorizzata a concedere alla SIP - Societa' Italiana per l'Esercizio
delle telecomunicazioni p.a. - contributi per interventi strategici
di innovazione tecnologica e sviluppo sulla rete di telecomunicazioni
di proprieta' della concessionaria SIP medesima, mediante
l'estensione della tecnica numerica agli impianti del territorio
provinciale, la predisposizione di reti in fibra ottica e
l'introduzione di un servizio pilota ISDN nonche' eventuali altre
applicazioni in via di elaborazione nell'ambito della ricerca
tecnologica.
2. Ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal comma 1 i
rapporti giuridici ed economici tra la Provincia Autonoma di Bolzano
e la SIP - Societa' Italiana per l'Esercizio delle Telecomunicazioni
p.a. - sono regolati da apposita convenzione. Detta convenzione
prevede:
a) un "Progetto Triennale" che descriva gli interventi, per gli
anni 1992-1994, per l'innovazione tecnologica della rete di
telecomunicazione nel territorio della provincia di Bolzano,
predisposto dalla SIP - Societa' Italiana per l'Esercizio delle
Telecomunicazioni p.a. Il progetto, aggiornabile di anno in anno,
indica in particolare gli obiettivi generali, le tipologie degli
interventi, le relative previsioni di spesa nonche' le potenziali
applicazioni e le connesse indicazioni operative di utilizzo in
armonia con la priorita' e le esigenze del territorio provinciale;
b) le modalita' di attuazione del progetto triennale mediante un
piano esecutivo annuale o per ciascun anno di riferimento del
progetto medesimo;
c) le modalita' di concessione ed erogazione del contributo
annuale, anche in via anticipata, in ragione della rendicontazione
della spesa sostenuta.
3. I contributi annuali di cui al comma 1 sono determinati nella
forma di contributi annui, in misura non superiore al sei per cento
della spesa ammessa per ciascun piano esecutivo, per la durata di
otto anni.
4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per tutte le opere
realizzate e/o in corso di realizzazione a partire dalla data del 1
gennaio 1992.
5. Per gli impianti realizzati ai sensi del presente articolo
resta ferma la competenza degli organi dello Stato in ordine alla
valutazione degli stessi, secondo le norme vigenti in materia.
6. Per gli interventi di cui al presente articolo sono autorizzati
i limiti di impegno di lire 750 milioni a carico di ciascuno degli
esercizi finanziari 1992,1993 e 1994. Le relative annualita' saranno
iscritte nel bilancio provinciale nella seguente misura: anno 1992
lire 750 milioni; anno 1993 lire 1.500 milioni; dall'anno 1994 al
1999 lire 2.250 milioni; anno 2000 lire 1.500 milioni; anno 201 lire
750 milioni.
7. Alla copertura degli oneri indicati al comma 6, si provvede:
per l'anno finanziario 1992 mediante riduzione per lire 750 milioni
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, tabella A, numero
151, lettera a), della legge provinciale 16 marzo 1992, n. 7, e dello
stanziamento iscritto al capitolo 73040 dello stato di previsione
della spesa; per il biennio 1993-1994 mediante utilizzo di
corrispondenti quote dello stanziamento previsto alla sezione 7,
settore 7.3, lettera b.2), del bilancio pluriennale 1992-1994; per
gli esercizi finanziari successivi mediante corrispondenti
stanziamenti nei bilanci della Provincia.