Art. 14.
Disposizioni finanziarie
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge
sono utilizzati gli stanziamenti di bilancio, che risultino non
impegnati alla data di entrata in vigore della legge stessa,
destinati all'attuazione della legge provinciale 11 marzo 1986, n.
13, abrogata con l'articolo 16.
2. Per gli interventi previsti dall'articolo 7 della presente
legge sono altresi' utilizzate le disponibilita' finanziarie che alla
data di cui al comma 1 risultino sul fondo di rotazione ai sensi
della legge provinciale n. 13/86, nonche' gli importi derivanti dai
rimborsi delle rate di ammortamento dei mutui concessi.
3. Le spese per l'attuazione della presente legge saranno
stabilite, a partire dal 1994, dalla legge finanziaria annuale.