Art. 3.
Mezzi di intervento
1. Le iniziative rientranti negli ambiti di intervento di cui
all'articolo 2 possono beneficiare in alternativa delle seguenti
provvidenze:
a) concessione di mutui a tasso agevolato a carico del fondo di
ricerca e sviluppo di cui all'articolo 7, limitatamente agli
interventi che comportino una spesa riconosciuta ammissibile
superiore a quattrocentocinquanta milioni di lire, e fino al settanta
per cento della medesima;
b) contributi in conto capitale per importi di investimento
inferiori ai quattrocentocinquanta milioni di lire, in favore di
imprese o associazioni di imprese, fino ad un massimo del cinquanta
per cento della spesa riconosciuta ammissibile.
2. Per i mutui di cui alla lettera a) del comma 1 la misura del
tasso di interesse a carico dei beneficiari non puo' essere inferiore
al venticinque per cento del prime-rate al momento della delibera di
concessione qualora si tratti di imprese. La durata del mutuo non
puo' essere superiore a sette anni, compreso il periodo di
preammortamento.
3. Possono essere ammesse ai benefici di cui al comma 1 le imprese
che nei due anni precedenti la domanda avevano il bilancio in attivo
o in pareggio.
4. I progetti di ricerca non possono comunque eccedere per ogni
impresa la spesa annua di venti milioni di lire per addetto per i
successivi cinquanta dipendenti e di dieci milioni di lire per
addetto per ogni dipendente oltre il centesimo.
5. La Giunta provinciale puo' ammettere le imprese a beneficiare
delle provvidenze anche in deroga a quanto disposto nei commi 3 e 4,
previo parere favorevole di uno o piu' esperti nello specifico
settore, qualora sussista la probabilita' di assolvere alla
condizione di cui al comma 3 entro due anni.
6. L'acquisto di brevetti, il cui utilizzo sia previsto in aziende
industriali situate in provincia, e' finanziabile solo nella misura
in cui sia prevedibile la loro positiva incidenza sull'occupazione o
qualora i relativi prodotti vengano a sostituire nell'insieme di
quelli dell'azienda proponente una quota di fatturato in decremento,
dovuto a prodotti maturi o a mercati saturi.
7. La Giunta provinciale puo' aggiornare annualmente gli importi
di spesa di cui ai commi 1 e 4 entro il limite massimo delle
variazioni in aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati accertati dall'ISTAT.