Art. 4.
Domande e documentazione
1. Le domande di finanziamento sono presentate all'ufficio
provinciale ristrutturazione, riconversione, ricerca e sviluppo, di
seguito indicato come ufficio, corredate da:
a) un progetto che definisca tutti gli aspetti tecnici,
economici e di mercato, nonche' i tempi di realizzazione
dell'iniziativa;
b) una esauriente relazione economica sulla situazione
dell'impresa;
c) una relazione tecnica riguardante l'oggetto della ricerca, i
suoi aspetti innovativi, nonche' i costi dettagliati;
d) una relazione economica inerente agli effetti che la ricerca
avra' nella gestione dell'impresa;
e) le documentazioni commerciali sulla rispondenza
dell'iniziativa rispetto alla domanda di mercato.
2. Nella domanda di cui al comma 1 vanno indicati gli esperti
responsabili del progetto nonche' i nominativi dei tecnici o
laureandi, che partecipano eventualmente all'iniziativa.
3. La Giunta provinciale puo' specificare i contenuti della
documentazione prevista nel comma 1.
4. Su richiesta dell'ufficio, le imprese esibiscono i bilanci
relativi all'ultimo quadriennio e forniscono dati e documenti per
consentire l'accertamento della solidita' economica e finanziaria.
5. Le imprese si devono impegnare ad applicare, in base alle
vigenti leggi, i contratti collettivi e gli accordi nazionali,
provinciali ed aziendali stipulati fra la confederazione degli
industriali e le organizzazioni sindacali, e ad osservare le
disposizioni vigenti in materia di tutela della salute dei
lavoratori.
6. Per essere ammesse ai benefici della presente legge, le imprese
devono presentare una propria dichiarazione dalla quale risulti che
sono in regola nei confronti degli enti previdenziali ed
assicurativi. In casi particolari la Giunta provinciale puo'
ammettere anche imprese non in regola, a condizione che si impegnino
a regolarizzare la relativa posizione entro un termine da fissarsi
dalla Giunta.