Art. 5.
Concessione delle provvidenze
1. Il mutuo ed il contributo a fondo perduto di ricerca e sviluppo
vengono concessi con deliberazione della Giunta provinciale, che ne
fissa l'entita', la durata, le modalita' di rimborso, le altre
condizioni della concessione, nonche' eventualmente il periodo di
pre-ammortamento, su proposta dell'assessore competente in materia.
2. L'assessore provinciale competente in materia, a seconda dei
risultati dell'istruttoria, puo' richiedere il parere di uno o piu'
esperti, a seconda della specifica disciplina.
3. Divenuti esecutivi i provvedimenti di mutuo o contributo, su
richiesta dei beneficiari puo' essere corrisposto, dietro
presentazione di idonee garanzie, un acconto nella misura massima del
cinquanta per cento dell'importo assegnato. La liquidazione delle
somme residue avviene successivamente alla realizzazione delle
iniziative ammesse ai benefici della presente legge.
4. Ogni tre anni la Giunta provinciale presenta al Consiglio un
rapporto sull'esito dei progetti conclusi.