Art. 6.
Spese ammissibili
1. Le provvidenze sono concesse per le spese sostenute per la
ricerca, le consulenze, le analisi, le certificazioni, le prove e i
collaudi - che l'ufficio ammette sulla base di una valutazione di
congruita' di ragionevolezza.
2. Saranno valutate con particolare favore le iniziative di
ricerca delle imprese situate in comuni strutturalmente deboli.