Art. 7.
Fondo di rotazione per la ricerca e lo sviluppo
1. Per la concessione dei mutui di cui all'articolo 3, e'
istituito presso l'amministrazione provinciale il fondo di rotazione
per la ricerca e lo sviluppo.
2. La gestione dei mutui concessi sul fondo di rotazione puo'
essere affidata ad istituti ed aziende di credito.
3. La Giunta provinciale e' autorizzata a stipulare apposita
convenzione per regolare i rapporti tra la Provincia e gli istituti,
la gestione contabile dei mutui, i tempi massimi per l'erogazione
degli stessi e dei finanziamenti ad essi connessi nonche' il compenso
per il servizio, l'interesse corrisposto sulle giacenze, l'obbligo di
rendicontazione e la facolta' di vigilanza sulla gestione.