Art. 7.
           Fondo di rotazione per la ricerca e lo sviluppo
 
   1. Per  la  concessione  dei  mutui  di  cui  all'articolo  3,  e'
istituito  presso l'amministrazione provinciale il fondo di rotazione
per la ricerca e lo sviluppo.
   2. La gestione dei mutui concessi  sul  fondo  di  rotazione  puo'
essere affidata ad istituti ed aziende di credito.
   3.  La  Giunta  provinciale  e'  autorizzata  a stipulare apposita
convenzione per regolare i rapporti tra la Provincia e gli  istituti,
la  gestione  contabile  dei  mutui, i tempi massimi per l'erogazione
degli stessi e dei finanziamenti ad essi connessi nonche' il compenso
per il servizio, l'interesse corrisposto sulle giacenze, l'obbligo di
rendicontazione e la facolta' di vigilanza sulla gestione.