Art. 8.
Iniziative particolari
1. La Giunta provinciale, per il perseguimento delle finalita'
previste dalla presente legge, e' autorizzata a gestire direttamente
o tramite imprese, enti o associazioni pubbliche o private
qualificate, o professionisti, le seguenti iniziative:
a) seminari, convegni, congressi, concorsi di idee, corsi di
specializzazione o aggiornamento per diplomati e laureati, ricerca di
mercato, analisi aziendali o di settore;
b) studi e consulenze in collaborazione con strutture di ricerca
nazionali ed estere, al fine di assicurare un continuo aggiornamento
scientifico a favore delle imprese industriali operanti in provincia;
c) studi e consulenze in collaborazione con esperti ed istituti
gia' attivi nel settore del trasferimento delle tecnologie;
d) commissione di particolari studi e progetti finalizzati
all'incremento, al miglioramento o alla riconversione della
produzione industriale locale;
e) iniziative volte all'informazione e alla sensibilizzazione
verso le problematiche della qualita' e alla diffusione della
conoscenza delle norme europee in materia.