Art. 9.
Progetti di interesse pubblico
1. La Giunta provinciale e' autorizzata a concedere contributi ad
enti pubblici e privati, societa', che operino nel campo della
ricerca negli ambiti di intervento definiti all'articolo 2 della
presente legge, attuando progetti di interesse pubblico, sui costi
delle iniziative, degli investimenti e della gestione. In deroga a
quanto previsto dall'articolo 3 i contributi possono coprire fino
all'ottanta per cento della relativa spesa riconosciuta ammissibile.