Art. 2.
1. La presente legge non comporta maggiori spese a carico del
bilancio della Provincia.
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Provincia.
Bolzano, 21 dicembre 1992
DURNWALDER
Il Commissario del Governo per la Provincia: URZI'