Art. 2.
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi del comma 2
dell'art. 127 della Costituzione e del comma 2 dell'art. 31 St. ed
entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-
Romagna.
Bologna, 17 giugno 1993
BOSELLI