Art. 2.
 
   La  Regione,  con  atti deliberativi della Giunta Regionale, salvo
quanto previsto dall'art. 5 secondo comma lettera a) della  legge  n.
845/78,  nei  limiti  e  secondo  le  previsioni dei piani annuali di
formazione professionale approvati ai sensi della legge  regionale  2
marzo  1990  n.  7,  affida  direttamente,  mediante  convenzione, le
attivita' di formazione professionale di cui al precedente art. 1:
     a) ai soggetti di cui al secondo comma lettera  b)  dell'art.  5
della  legge  n. 845/78 che hanno avuto rapporti convenzionali con la
Regione, di durata annuale, continuativamente almeno per  gli  ultimi
tre anni, alla data del 31 dicembre 1992;
     b)  ai  soggetti  di cui al secondo comma lettera b) dell'art. 5
della legge n. 845/78, che hanno avuto rapporti convenzionali con  la
Regione  di  durata  temporanea  o  che  hanno  realizzato  attivita'
formativa   non   continuativa   sul   territorio   regionale,    con
finanziamento a carico del Fondo Sociale Europeo;
     c)  alle imprese e loro consorzi per i propri dipendenti ed alle
societa' cooperative per i loro dipendenti e soci.
   L'affidamento e' concesso:
    1) ai soggetti di cui alla precedente lettera a) in  rapporto  al
personale  in  servizio  con incarico a tempo indeterminato alla data
del 31 dicembre 1992 negli enti di appartenenza;
    2) ai soggetti di cui alla precedente lettera b) nei limiti della
spesa  media  impegnata negli anni 1990-91 per le attivita' formative
finanziate con il contributo del F.S.E.