Art. 2. La Regione, con atti deliberativi della Giunta Regionale, salvo quanto previsto dall'art. 5 secondo comma lettera a) della legge n. 845/78, nei limiti e secondo le previsioni dei piani annuali di formazione professionale approvati ai sensi della legge regionale 2 marzo 1990 n. 7, affida direttamente, mediante convenzione, le attivita' di formazione professionale di cui al precedente art. 1: a) ai soggetti di cui al secondo comma lettera b) dell'art. 5 della legge n. 845/78 che hanno avuto rapporti convenzionali con la Regione, di durata annuale, continuativamente almeno per gli ultimi tre anni, alla data del 31 dicembre 1992; b) ai soggetti di cui al secondo comma lettera b) dell'art. 5 della legge n. 845/78, che hanno avuto rapporti convenzionali con la Regione di durata temporanea o che hanno realizzato attivita' formativa non continuativa sul territorio regionale, con finanziamento a carico del Fondo Sociale Europeo; c) alle imprese e loro consorzi per i propri dipendenti ed alle societa' cooperative per i loro dipendenti e soci. L'affidamento e' concesso: 1) ai soggetti di cui alla precedente lettera a) in rapporto al personale in servizio con incarico a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 1992 negli enti di appartenenza; 2) ai soggetti di cui alla precedente lettera b) nei limiti della spesa media impegnata negli anni 1990-91 per le attivita' formative finanziate con il contributo del F.S.E.