Art. 3. Ai soggetti di cui al secondo comma, lettera b) dell'art. 5 della legge n. 845/78, in possesso dei requisiti previsti, non ricompresi tra quelli di cui al precedente articolo, sono affidate direttamente attivita' formative in relazione alle poste finanziarie appositamente destinate dai Piani annuali di F.P. previa comparazione qualitativa tra almeno tre proposte progettuali e secondo le modalita' individuate ai sensi di cui all'art. 37 della legge regionale 2 marzo 1990, n. 7.