Art. 4.
 
   La  Regione,  con  atti  deliberativi  della  Giunta Regionale, in
conformita'  alle  previsioni  dei  Piani   annuali   di   Formazione
Professionale,  affida  la  gestione  delle  attivita'  formative  ad
imprese o loro consorzi mediante comparazione tra almeno tre proposte
progettuali, secondo le modalita'  definite  ai  sensi  dell'art.  37
della legge regionale 2 marzo 1990, n. 7.