Art. 5.
 
   Le  attivita'  formative,  ad  eccezione  di quelle previste dalla
lettera c) del precedente art. 2, sono realizzate in  conformita'  ai
progetti formativi di larga massima predisposti dai competenti uffici
regionali con l'eventuale supporto di esperti idividuati dalla Giunta
Regionale  in  possesso  delle competenze professionali relative alle
diverse aree progettuali, secondo gli obiettivi e  le  previsioni  di
spesa dei piani annuali di F.P.