Art. 6.
 
   Sono  istituiti  gli  elenchi  regionali dei soggetti previsti dal
secondo comma lettera b) dell'art. 5 della legge n. 845/78.
   Le modalita' di iscrizione in tali  elenchi  sono  determinate  ai
sensi dell'art. 37 della legge regionale 2 marzo 1990, n. 7.
   Possono  ricevere  in  affidamento diretto mediante convenzione le
attivita' formative, di cui alla presente legge, soltanto i  soggetti
iscritti negli elenchi previsti nel precedente comma.