Art. 6. Sono istituiti gli elenchi regionali dei soggetti previsti dal secondo comma lettera b) dell'art. 5 della legge n. 845/78. Le modalita' di iscrizione in tali elenchi sono determinate ai sensi dell'art. 37 della legge regionale 2 marzo 1990, n. 7. Possono ricevere in affidamento diretto mediante convenzione le attivita' formative, di cui alla presente legge, soltanto i soggetti iscritti negli elenchi previsti nel precedente comma.