Art. 8. In sede di prima applicazione della presente legge, per le attivita' di formazione professionale previste nei precedenti piani annuali e non ancora eseguite, sono valide le procedure di affidamento diretto nei confonti dei soggetti di cui all'art. 5, secondo comma, lettera b) della legge n. 845/78 definite negli stessi piani annuali. In particolare la selezione delle proposte di cui al comma precedente sara' effettuata, sulla base degli obiettivi posti nei predetti piani, secondo parametri finanziari, indicazioni di contenuto e criteri gia' fissati con le deliberazioni della Giunta Regionale rese esecutive.