Art. 8.
 
   In  sede  di  prima  applicazione  della  presente  legge,  per le
attivita' di formazione professionale previste nei  precedenti  piani
annuali   e   non  ancora  eseguite,  sono  valide  le  procedure  di
affidamento diretto nei confonti dei  soggetti  di  cui  all'art.  5,
secondo comma, lettera b) della legge n. 845/78 definite negli stessi
piani annuali.
   In  particolare  la  selezione  delle  proposte  di  cui  al comma
precedente sara' effettuata, sulla base  degli  obiettivi  posti  nei
predetti   piani,   secondo   parametri  finanziari,  indicazioni  di
contenuto e criteri gia' fissati con le  deliberazioni  della  Giunta
Regionale rese esecutive.