Art. 2.
 
   L'art.  6 della legge regionale 8 marzo 1993, n. 12, e' sostituito
dal seguente:
   "Art. 6. - Le somme  relative  alle  spese  autorizzate  ai  sensi
dell'art.  4,  primo  comma,  legge 23 dicembre 1992, n. 505' ed ogni
altra  somma  stanziata   dalla   Regione   Toscana   o   dovuta   da
Amministrazioni  locali  per  l'esecuzione  ed il completamento della
diga di Bilancino e delle opere connesse sono trasferite dal bilancio
regionale al Commissario, nelle forme e  con  le  modalita'  previste
dalla  legge  regionale 4 dicembre 1978, n. 78 e successive modifiche
ed  integrazioni  in  modo  che  il  Commissario  possa  direttamente
impiegarle ed avvalersene.
   Ai  fini del controllo tecnico e amministrativo di cui all'art. 4,
secondo comma della legge 23 dicembre 1992, n.  505,  il  Commissario
trasmette  all'Autorita'  di  Bacino  i  progetti  e le perizie con i
relativi contratti, nonche' gli stadi di avanzamento dei lavori ed  i
certificati  di  collaudo  relativi  agli interventi finanziati con i
fondi di cui all'art. 4, primo comma della stessa legge n. 505/92".