Art. 2. L'art. 6 della legge regionale 8 marzo 1993, n. 12, e' sostituito dal seguente: "Art. 6. - Le somme relative alle spese autorizzate ai sensi dell'art. 4, primo comma, legge 23 dicembre 1992, n. 505' ed ogni altra somma stanziata dalla Regione Toscana o dovuta da Amministrazioni locali per l'esecuzione ed il completamento della diga di Bilancino e delle opere connesse sono trasferite dal bilancio regionale al Commissario, nelle forme e con le modalita' previste dalla legge regionale 4 dicembre 1978, n. 78 e successive modifiche ed integrazioni in modo che il Commissario possa direttamente impiegarle ed avvalersene. Ai fini del controllo tecnico e amministrativo di cui all'art. 4, secondo comma della legge 23 dicembre 1992, n. 505, il Commissario trasmette all'Autorita' di Bacino i progetti e le perizie con i relativi contratti, nonche' gli stadi di avanzamento dei lavori ed i certificati di collaudo relativi agli interventi finanziati con i fondi di cui all'art. 4, primo comma della stessa legge n. 505/92".