Art. 3.
                        Concorso nelle spese
 
   1.  Il  concorso  nelle  spese  a  carattere  sanitario  sostenute
dall'assistito  per  ricovero  in forma indiretta presso case di cura
private non convenzionate ovvero per specialita' non convenzionate e'
determinato come segue:
     a) in una quota  giornaliera  fissata  con  deliberazione  della
giunta  regionale sulla base di dati medi desunti dalle vigenti rette
riconosciute alle case di cura private convenzionate di fascia A;
     b) in una ulteriore quota per gli interventi di cui all'art.  19
della  legge  regionale  6 febbraio 1990, n. 7 "Case di cura private:
disciplina  dell'autorizzazione  e  della  vigilanza.   Convenzioni",
corrispondente alle vigenti tariffe previste allo stesso titolo dalla
giunta regionale per le case di cura convenzionate.
   2.  La  Giunta  regionale  entro  sessanta  giorni dall'entrata in
vigore della presente legge individua, in aggiunta agli interventi di
cui alla  lettera  b)  del  precedente  primo  comma,  gli  ulteriori
interventi  che  danno  titolo  ad  un compenso aggiuntivo alla quota
giornaliera facendo riferimento  alle  prestazioni  di  cui  al  D.M.
sanita'  3  novembre  1989  "Criteri  per la fruizione di prestazioni
assistenziali  in  forma  indiretta  presso   centri   di   altissima
specializzazione    all'estero"    e   successive   modificazioni   e
integrazioni, e ne determina i relativi importi con il limite massimo
della tariffa piu' elevata riconosciuta per  gli  interventi  di  cui
alla lettera b) del precedente primo comma.
   3.  Gli  interventi  e  le  relative  tariffe di cui al precedente
secondo comma possono essere annualmente modificati con provvedimento
della giunta regionale sempre nei limiti di cui al precedente comma.
   4. In ogni caso gli importi che le USSL riconoscono agli assistiti
a titolo di concorso nelle spese non  possono  superare  l'80%  delle
somme  addebitate  dalle  case  di  cura  private  per prestazioni di
carattere sanitario.
   5.  La  giunta  regionale con deliberazione determina le modalita'
della  domanda  e  la  documentazione  da  produrre  da  parte  degli
interessati  ai  fini dei rimborsi, nonche' le modalita' e i tempi di
corresponsione dei rimborsi stessi che devono avvenire con la massima
possibile tempestivita'.