Art. 3. Concorso nelle spese 1. Il concorso nelle spese a carattere sanitario sostenute dall'assistito per ricovero in forma indiretta presso case di cura private non convenzionate ovvero per specialita' non convenzionate e' determinato come segue: a) in una quota giornaliera fissata con deliberazione della giunta regionale sulla base di dati medi desunti dalle vigenti rette riconosciute alle case di cura private convenzionate di fascia A; b) in una ulteriore quota per gli interventi di cui all'art. 19 della legge regionale 6 febbraio 1990, n. 7 "Case di cura private: disciplina dell'autorizzazione e della vigilanza. Convenzioni", corrispondente alle vigenti tariffe previste allo stesso titolo dalla giunta regionale per le case di cura convenzionate. 2. La Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge individua, in aggiunta agli interventi di cui alla lettera b) del precedente primo comma, gli ulteriori interventi che danno titolo ad un compenso aggiuntivo alla quota giornaliera facendo riferimento alle prestazioni di cui al D.M. sanita' 3 novembre 1989 "Criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione all'estero" e successive modificazioni e integrazioni, e ne determina i relativi importi con il limite massimo della tariffa piu' elevata riconosciuta per gli interventi di cui alla lettera b) del precedente primo comma. 3. Gli interventi e le relative tariffe di cui al precedente secondo comma possono essere annualmente modificati con provvedimento della giunta regionale sempre nei limiti di cui al precedente comma. 4. In ogni caso gli importi che le USSL riconoscono agli assistiti a titolo di concorso nelle spese non possono superare l'80% delle somme addebitate dalle case di cura private per prestazioni di carattere sanitario. 5. La giunta regionale con deliberazione determina le modalita' della domanda e la documentazione da produrre da parte degli interessati ai fini dei rimborsi, nonche' le modalita' e i tempi di corresponsione dei rimborsi stessi che devono avvenire con la massima possibile tempestivita'.